DL 03/06/1996 n.302
AGRICOLTURA (GENERALITA')
Decreto-legge 3 giugno 1996, n. 302 (in Gazz. Uff., 3 giugno, n. 128). -- Interventi urgenti nei settori agricoli.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'attività del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, al fine di consentire la prosecuzione delle attività per il miglioramento genetico del bestiame, per l'approvvigionamento idrico, nonchè di intervenire nella regolamentazione del regime di produzione lattiera; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.
1. Il termine di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2002.
Articolo 2
Interventi finanziari straordinari.
1. Per assicurare la continuità delle attività necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalità, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.
2. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995.
Articolo 3
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 si provvede mediante utilizzo per lire 90.000 milioni delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive integrazioni. Tale importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'amministrazione competente.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 4
Differimento del termine per la cessione della quota latte.
1. Per l'anno 1995 è differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'art. 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo due volte.
Articolo 5
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.